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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE COMMERCIALISTI DEL LAZIO

Articolo1 – Costituzione

È costituita con sede in Roma l’Associazione ANC ROMA sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ROMA” già denominata “Associazione Sindacale Commercialisti del Lazio” conservando le sigle riconosciute nel tempo quali: SI.RA.CO. e A.Si.Com. Lazio.


Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove, purché in Italia.


Articolo 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.


Articolo 4 – Iscrizione

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale.
Il titolo per l’iscrizione all’Associazione è l’appartenenza all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in conformità dell’ordinamento disciplinato dal D.Lgs. 28 Giugno 2005, n. 139 indipendentemente da qualsiasi appartenenza politica e/o religiosa.

Possono avere titolo per l’iscrizione anche i laureati già abilitati all’esercizio della professione di commercialista o che abbiano iniziato il tirocinio obbligatorio ai fini del sostenimento dell’Esame di Stato, nonché i commercialisti iscritti nell’Elenco Speciale o in altri Albi.


Articolo 5 – Compiti

L’Associazione non ha scopo di lucro. Ad essa sono demandati i seguenti compiti:

  1. tutelare gli interessi economici e morali degli aderenti;
  2. promuovere, predisporre e vigilare sulle forme di assistenza e previdenza a favore degli iscritti nonché degli appartenenti alla categoria professionale;
  3. assumere e sostenere tutte quelle iniziative nel campo tecnico, legislativo, amministrativo, culturale e sociale che interessano gli iscritti nonché gli appartenenti alla Categoria professionale. Per le iniziative che possono interessare gli Ordini territoriali, l’Associazione si potrà avvalere della collaborazione di questi Enti;
  4. rappresentare la Categoria per la stipula dei contratti collettivi presso gli organi regionali e provinciali dello Stato e presso gli Enti pubblici e le altre Associazioni Sindacali;
  5. svolgere tutte le attività non comprese nei capi precedenti, ritenute necessarie per raggiungere i suoi fini.

Per raggiungere i suoi fini l’Associazione potrà assumere quella veste giuridica e quegli altri compiti che fossero consentiti dalla legge o dalla pubblica autorità.


Articolo 6 – Associati

Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti appartenenti all’ODCEC di Roma ovvero all’ODCEC della regione Lazio che non abbia in quel momento una rappresentanza sindacale aderente alla medesima Associazione Nazionale. La domanda di iscrizione all’Associazione comporta la conoscenza ed accettazione del presente Statuto.
La domanda deve essere corredata della documentazione di appartenenza alla categoria professionale della quale l’Associazione è l’espressione.


Articolo 5 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

    1. l’Assemblea;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Comitato Esecutivo;
    4. il Collegio dei Revisori;
    5. il Collegio dei Probiviri;
    6. il Presidente Onorario.

Articolo 8 – L’Assemblea

L’assemblea è costituita dagli iscritti all’Associazione. A ciascun iscritto spetta un voto.
Gli iscritti possono esercitare il diritto di voto direttamente o a mezzo di altro iscritto munito di apposita delega scritta.
Ogni iscritto non può rappresentare per delega più di tre iscritti. Gli iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa, anche di un solo esercizio, non potranno esercitare il diritto di voto, né tantomeno essere candidati a cariche elettive negli organi dell’Associazione. Gli stessi potranno comunque partecipare alle assemblee in qualità di uditori, ma non formano numero valevole per la costituzione dell’assemblea.


Articolo 9 – Modalità di convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di giugno, per discutere e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e sull’attività svolta nell’esercizio precedente.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve essere fatta, in alternativa, a mezzo corrispondenza ordinaria, fax, e-mail ovvero altro mezzo idoneo all’uopo deliberato dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito internet, in quanto esistente e funzionante, e affissa presso la sede dell’Associazione almeno 15 gg. prima.

In caso di mancato raggiungimento del quorum per la valida costituzione del Consiglio Direttivo chiamato a fissare la data dell’assemblea degli iscritti, sarà il Presidente a convocare la stessa.

L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero altro mezzo idoneo atto a certificare l’avvenuta ricezione, all’uopo deliberato dal Consiglio Direttivo, da inviarsi a tutti gli iscritti aventi diritto al voto alla data di convocazione della stessa. Sia l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria potranno essere convocate, in casi eccezionali o di urgenza, mediante avviso di convocazione da comunicarsi con le modalità sopra indicate almeno  5 gg. prima.
L’avviso di convocazione deve sempre contenere l’ordine del giorno da discutere.
Le Assemblee sono convocate dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. La convocazione è eseguita dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, anche quando ne sia stata fatta richiesta dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto alla data della richiesta di convocazione. Tale richiesta deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Presidente e al Vice Presidente dell’Associazione e deve contenere gli argomenti che si intendono trattare; la relativa convocazione deve essere fatta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea. In caso di sua assenza o suo impedimento ne faranno le veci il Vice Presidente; in assenza di entrambi presiederà il Consigliere presente più anziano per iscrizione all’Associazione.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea saranno svolte dal Segretario dell’Associazione o in sua assenza da altra persona nominata dall’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce, di regola, nella località in cui ha sede l’Associazione, ma può riunirsi anche in altra località, purché in Italia, che dovrà però essere chiaramente indicata nell’avviso di convocazione.


Articolo 10 – Quorum costitutivi dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti iscritti presenti o rappresentati che formino la maggioranza degli iscritti in regola con la quota associativa ed in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, con qualunque numero di iscritti presenti o rappresentati in regola con la quota associativa. L’Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e rappresentanti con diritto di voto. L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti iscritti aventi diritto al voto alla data di svolgimento dell’assemblea che rappresentino la maggioranza degli stessi.


Articolo 11 – Compiti dell’Assemblea

È compito dell’assemblea ordinaria:

  1. determinare le linee generali di azione dell’Associazione;
  2. approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
  3. fissare i contributi a carico degli iscritti;
  4. eleggere, secondo le norme del presente Statuto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
  5. deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, compresa la ratifica della cooptazione di Consiglieri assunta ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto sociale ovvero la nomina del o dei Consiglieri cooptati.

È compito dell’assemblea straordinaria:

  1. modificare e approvare lo statuto;
  2. deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 12 – Modalità di elezione delle cariche

Le nomine previste dall’art.11 lettera d) possono essere fatte a scrutinio segreto, se richiesto.
In tal caso l’assemblea nominerà due scrutatori che devono vidimare le schede elettorali.
Al termine dello scrutinio gli scrutatori insieme al Segretario dell’Assemblea dovranno consegnare i risultati al Presidente dell’Assemblea, il quale proclamerà i risultati stessi e il nome degli eletti. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione ed in caso di uguale anzianità si procederà ad una votazione di ballottaggio da effettuarsi nei termini e nei modi che l’assemblea delibererà.
L’Assemblea può procedere anche all’elezione mediante acclamazione.


Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, a seconda delle deliberazioni che saranno prese, di volta in volta, dalla Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio medesimo.  La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte dall’indicazione del capolista quale candidato Presidente.

Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere.

L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista e al candidato Presidente alla quale appartiene il candidato votato.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i propri componenti, oltre al Presidente eletto direttamente dall’Assemblea, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare un secondo Vice Presidente, determinandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno quattro volte all’anno, e ogni volta ne venga fatta richiesta motivata almeno da cinque dei consiglieri in carica, o dal Collegio dei Revisori entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
La convocazione è fatta, in alternativa, a mezzo corrispondenza ordinaria, fax o e-mail dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo di nuova nomina viene convocato per la prima volta, entro quindici giorni dal termine dell’Assemblea, dal Presidente dell’Assemblea elettiva per l’attribuzione delle cariche.
L’Avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere: la data, il luogo della riunione, che deve essere sempre individuato in Italia, l’ora d’inizio dei lavori e l’elenco delle materie da trattare.
Se le maggioranze previste dall’art.15, 1° comma non sono raggiunte entro un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione per l’inizio dei lavori il Presidente deve aggiornare la riunione ad altra data con nuovo avviso di convocazione.  Il Segretario deve far constatare in verbale i Consiglieri presenti annotando il nome dei Consiglieri che intervengono a riunione iniziata o abbandonano la stessa prima del termine.
Il Presidente, prima di dar luogo a votazione di sorta, deve verificare il numero dei Consiglieri presenti al fine di determinare la validità della riunione al momento della votazione.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute di Consiglio, durante un esercizio, decadranno e saranno sostituiti con i primi non eletti.
Se nel corso della riunione venisse meno la maggioranza dei componenti, il Presidente deve sospendere la riunione ed aggiornarla ad altra data.
Il Segretario deve far pervenire a tutti i componenti del Consiglio e ai Revisori copie dei verbali delle riunioni del Consiglio che devono essere sempre sottoposti all’approvazione del Consiglio.
L’avviso di convocazione può essere inviato ai Revisori supplenti.


Articolo 14 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo permanente dell’Associazione ed allo stesso sono conferiti i più ampi poteri relativi alla esecuzione dei deliberati assembleari nell’attività sindacale, salvo quanto per Statuto è riservato esclusivamente all’Assemblea.

In particolare senza che ciò costituisce limitazione di poteri può:

  1. istituire gli uffici dell’Associazione in tutto il territorio nazionale;
  2. promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
  3. emanare l’eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto e sue successive variazioni;
  4. deliberare l’ammissione dei richiedenti;
  5. amministrare il patrimonio dell’Associazione e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all’Assemblea, curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione;
  6. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
  7. deliberare sulla eventuale decadenza ed esclusione degli iscritti;
  8. promuovere congressi, nominare commissioni e commissari delegando alcuni dei propri poteri, nonché nominare rappresentanti dell’Associazione presso Enti e qualsiasi altro organismo professionale a carattere nazionale ed internazionale;
  9. istituire delegazioni territoriali dell’Associazione senza autonomia patrimoniale e nominare i delegati determinandone i poteri;
  10. attribuire deleghe operative a Consiglieri e ai rappresentanti delle delegazioni territoriali.
  11. nominare i delegati dell’Associazione per la partecipazione alle Assemblee elettive e ai congressi dell’ANC nazionale.

Articolo 15 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi sarà presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti.
Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli stessi saranno sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo con i candidati primi non eletti risultanti dall’assemblea elettiva ed eventualmente, in loro mancanza, mediante cooptazione tra gli iscritti all’Associazione fino alla successiva assemblea che ne delibera la ratifica.

Qualora venisse a mancare il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario provvederanno a riunire entro quindici giorni il Consiglio, per l’elezione del nuovo Presidente.

Anche le sostituzioni di altri Consiglieri, che ricoprono le cariche di cui all’art.13, dovranno essere fatte secondo il disposto del capo precedente con convocazione a cura del Presidente o del Vice Presidente o del  Segretario.
Nel caso in cui venissero a mancare contemporaneamente, per qualsiasi motivo, tanti consiglieri rappresentanti la maggioranza, i consiglieri rimanenti decadono dalla carica e l’Assemblea deve essere riunita entro trenta giorni per la nomina del nuovo Consiglio a cura del Collegio dei Revisori.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo anche gli appartenenti dell’Associazione presenti all’interno degli organi dell’Associazione Nazionale a cui aderisce l’associazione.


Articolo 16 – Rappresentanza dell’Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti.

In caso di sua assenza e/o impedimento, la rappresentanza dell’Associazione spetta al Vice Presidente.


Articolo 17 – Il Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo, e ne segue le sorti

Il Comitato Esecutivo si riunisce:

  1. quando il Presidente lo ritiene opportuno;
  2. quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere invitati a partecipare i Consiglieri, i componenti del Collegio dei Revisori, i componenti del Collegio dei Probiviri e i rappresentanti dell’Associazione in seno agli organi dell’Associazione Nazionale  a cui aderisce l’associazione.

Il Comitato Esecutivo adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Direttivo con l’obbligo di sottoporle a ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile.


Articolo 18 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che eleggono fra essi il Presidente. Esso ha funzioni di controllo. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio, essi hanno diritto di esprimere il loro parere su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.
L’assemblea nomina pure due Revisori supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi, in ordine di anzianità di età.

Il Consiglio dei Revisori di nuova nomina viene convocato per la prima volta, entro quindici giorni dal termine dell’Assemblea, dal Presidente dell’Assemblea elettiva.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle previste dalla legge; in particolare:

  1. verifiche periodiche sulla corretta tenuta della contabilità e delle giacenze di disponibilità liquide;
  2. relazione sui bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea;
  3. convocare l’assemblea degli iscritti in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale dell’Associazione. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea degli iscritti in concomitanza dell’elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per il periodo che resta in carica il Consiglio Direttivo, ne segue le sorti e i singoli membri sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che cura i rapporti con gli altri organi dell’Associazione.

Il Consiglio dei Probiviri di nuova nomina viene convocato per la prima volta, entro quindici giorni dal termine dell’Assemblea, dal Presidente dell’Assemblea elettiva.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni volta che è chiamato in causa dagli Organi, di cui all’articolo 7, e dagli iscritti all’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri:

  1. ha compiti generali di controllo sul corretto funzionamento dell’Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione;
  2. vigila sull’osservanza dello statuto e in generale svolge funzioni di arbitrato tra i vari organi dell’Associazione, tra gli iscritti e tra iscritti e gli organi dell’Associazione;
  3. decide, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura – salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona. Esso ha l’obbligo di notificare alle parti, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.), le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea di tutti i suoi atti.


Articolo 20 – Commissione Verifica Regolarità Adempimenti

La commissione è composta dal Tesoriere, dal Segretario e dal Presidente del Collegio dei Probiviri. La Commissione ha il compito di accertare, in occasione delle assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, la regolarità degli adempimenti contributivi degli iscritti.


Articolo 21 – Il Presidente Onorario

I Presidenti che abbiano ricoperto tale carica per almeno tre mandati, anche non consecutivi, e per i quali non operano alcune delle cause di decadenza, sono nominati di diritto Presidenti onorari a tempo indeterminato. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.


Articolo 22 – Candidature elettive

I candidati alle cariche di cui al presente Statuto devono essere iscritti all’Associazione e in regola con la quota associativa, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui un iscritto perda il diritto di appartenenza all’Associazione decade automaticamente dalle cariche in seno all’Associazione stessa.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate solo le spese sostenute nell’adempimento dell’incarico ricevuto.


Articolo 23 – Decadenza degli associati

L’appartenenza all’Associazione cessa:

  1. per la perdita del requisito prescritto per l’ammissione all’Associazione;
  2. per recesso;
  3. per morosità.

Articolo 24 – Contributi associativi

I contributi annuali all’Associazione devono essere versati dagli iscritti entro il 28 febbraio di ogni anno.
Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l’iscritto verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo. L’iscritto moroso di due versamenti annuali verrà escluso a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo.
La delibera sarà comunicata con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

Si dispone l’intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.


Articolo 25 – Rendiconto ed esercizio finanziario

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere approvati dall’Assemblea degli iscritti entro il 30 giugno di ogni anno.


Articolo 26 – Patrimonio e scioglimento

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi deliberati dall’Assemblea, da lasciti, da donazioni, o altri proventi accettati dal Consiglio su parere del Collegio dei Revisori.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria delibererà sulla devoluzione del patrimonio netto esistente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri ed i compensi.


Articolo 27 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

In virtù dell’entrata in vigore del presente Statuto si prevede quanto segue:

  • in base a quanto previsto dall’articolo 22, le cariche elettive scadono il 10 dicembre 2019.
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